ART.1
1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal…. ed è
rinnovabile di anno in anno per la durata del corso di specializzazione.
2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.
3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti
impedimenti al medico in formazione specialistica compete
esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all’articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non
superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell’anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell’ambito della durata del corso di specializzazione;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.
ART. 2
1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall’ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea.
2. L’Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.
3. Le modalità, di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all’inizio di ogni anno accademico dal
Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all’inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali
resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.
ART. 3
1. L’Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore. In nessun caso l’attività del medico in formazione
specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
2. L’Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura
del dirigente responsabile dell’unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espicta volta per, volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.
ART. 4
1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall’ordinamento didattico della scuola.
2. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del. Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.
ART. 5
1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.
2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell’art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 , sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con
il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.
3. E’ assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell’esercizio della libera professione intramuraria.
4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e
contrattuali previste per l’Amministrazione di appartenenza.
ART. 6
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo – parte fissa
e parte variabile – previsto, con riferimento alla specializzazione in ……………………
e al ………… anno di corso, dal D.P.C.M ……………………… Tale trattamento viene corrisposto dall’Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo degli oneri contributivi a carico nella misura dei due terzi.
2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed e posta a
suo carico la contribuzione dovuta alla predetta gestione nella misura di un terzo.
3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica e esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. L’azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
ART.7
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e successive modificazioni, nonchè le specifiche disposizioni regionali
in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.
2. Eventuali controversie sono devolute all’Autorità giudiziaria ordinaria presso il
Foro competente.
ART. 8
Il presente contratto decorre dalla data del