Il Tribunale di Modena in una recentissima sentenza, ispirandosi ai principi già ribaditi dalla Corte Europea , ha sottolineato che le ferie sono un diritto a cui nessun operatore sanitario dovrebbe rinunciare e, L’Azienda è tenuta ad assicurarsi che ogni operatore sanitario fruisca effettivamente delle ferie, mettendolo nelle migliori condizioni per poterlo fare. In forza di tale principio, i medici possono legittimamente reclamare il risarcimento del danno patito, o in certi casi, quando il medico non riesce a godere delle ferie per impedimenti indipendenti dalla sua volontà, ma dal datore di lavoro, il pagamento dell’indennità sostitutiva. L’Azienda, spiega il Giudice nella sentenza, ha il dovere di organizzare al meglio i turni di lavoro, vigilando perché tutti possano godere delle ferie maturate e ha il dovere di avvisare i lavoratori delle modalità di utilizzo e dei rischi connessi alla ancata fruizione. Un elemento importante che emerge dalla pronuncia in esame, riguarda la prescrizione, ovvero, la decorrenza inizia dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dall’anno a cui si riferiscono i giorni di ferie non goduti e il termine della stessa è di 10 anni.