A fare chiarezza sul dovere del medico in regime extramoenia di richiedere specifica autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza nell’esercitare attività extra, è intervenuta la Corte dei Conti, Sezione di Appello per la Sicilia, con la sentenza n.200 del 25 Novembre 2021.
La vicenda in esame, riguardava un dirigente medico che aveva optato per il rapporto di lavoro non esclusivo. Secondo la Corte, il medico può svolgere l’attività extramoenia senza richiedere alcuna autorizzazione se il tipo di attività è riconducibile all’ambito libero professionale in campo medico, mentre deve richiedere specifica autorizzazione per qualsiasi altra attività (compresa anche quella relativa alla carica di presidente di una fondazione, docenze, partecipazione a convegni, attività sindacale, attività di formazione) che esuli dallo stretto riferimento alla professionalità specifica per cui è stato assunto. In effetti, la possibilità di ricomprendere nell’ambito della attività extramoenia, attività non immediatamente riconducibile a quella sanitaria, è esclusa dalla stessa disciplina che regola le deroghe al regime ordinario di esclusività (artt.15 quater e ss. d.lgs.n.502/1992), che richiama esclusivamente l’esercizio da parte del medico di attività libero professionale medica.