Per la Cassazione, l’intervenuta transazione tra medico e soggetti danneggiati non preclude l’accertamento della responsabilità della struttura sanitaria.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sent.n.8116/2022 ha precisato che la responsabilità della struttura che si avvalga di terzi per adempiere alla propria obbligazione di prestazione del servizio, è autonoma da quella del medico di cui la prima si sia avvalsa, pertanto, nel caso di danni da attività medica, anche quando la domanda risarcitoria sia stata fondata sull’erroneo operato del medico e non sui profili prettamente strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l’esercizio dell’azione per l’accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera, che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio.