Cass.Ord.17619 31 Maggio 2022-Medici specializzandi –prescrizione del diritto-

La Corte di Cassazione ha affermato che a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370.Pertanto, alla luce di tale pronuncia, tutti gli aventi diritto al risarcimento che, tuttavia, non hanno interrotto il termine prescrizionale con una messa in mora ai danni della Presidenza del Consiglio dei Ministri prima del 27 ottobre 2009 o, non hanno incardinato un giudizio, non possono più azionare il loro diritto, in quanto prescritto.

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