Con la sentenza n. 26811/2022 la Cassazione ha affermato (dopo aver definito i medici, quali ausiliari dell’Asl a norma dell’articolo1218 del Codice civile) il principio secondo cui, nella controversia civile di responsabilità sanitaria, promossa dal danneggiato per ottenere i danni dalla struttura sanitaria (responsabilità esclusivamente ex articolo 1228 Cc) per fatto colposo dei medici di cui si avvale, la sentenza penale che abbia assolto i medici con la formula “perché il fatto non sussiste” osta all’azione civile se non fondata su fatti diversi da quelli posti all’attenzione del giudice penale. La parte convenuta è però tenuta a eccepire tempestivamente l’esistenza di una siffatta pronuncia penale assolutoria sul medesimo fatto.