La Cassazione con la pronuncia n. 29760/2022 ribadisce che il dies a quo della prescrizione per l’azione di risarcimento del danno da malpractice medica decorre dal momento in cui si ha la percezione della malattia, non da quando la stessa si aggrava. Per la Suprema Corte, deve ritenersi infatti consolidato il principio di diritto secondo il quale “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità medico-chirurgica decorre, a norma degli articoli 2935 e 2947, primo comma, c.c., dal momento in cui la malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo.”