La Suprema Corte nella sentenza indicata, si è espressa per l’illiceità delle erogazioni delle somme destinate alle retribuzioni di risultato, prelevate dai fondi volti a finanziare gli istituti del trattamento accessorio, nonché per l’irrilevanza della riassegnazione dei fondi nell’esercizio finanziario successivo nel caso di inutilizzo, ove non vi fosse la preventiva assegnazione e negoziazione di obiettivi specifici e concreti, positivamente valutati dall’Organo competente, all’esito del composito procedimento all’uopo previsto.
L’assenza di tali presupposti rigorosamente delineati nel quadro normativo di riferimento, rende l’erogazione illecita e dannosa, indipendentemente dal fatto che le somme sborsate avrebbero dovuto comunque essere impiegate per la remunerazione della produttività dei dipendenti e, dunque, non avrebbero costituito economia di spesa.