Nell’ambito dei danni conseguenti all’esercizio dell’attività medico-chirurgica, il corretto operato del medico, pur comportando il rigetto della domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti, non esclude la configurabilità di una responsabilità autonoma e diretta della struttura ospedaliera, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile all’inadempimento delle obbligazioni proprie della struttura, in relazione all’insufficienza delle apparecchiature predisposte per affrontare prevedibili emergenze o complicazioni, ovvero al ritardo nel trasferimento del paziente presso un centro ospedaliero attrezzato.