Per i turni di pronta disponibilità resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito “di regola” dalla contrattazione collettiva, deve essere corrisposta la specifica indennità retributiva prevista dall’art. 17, comma 5, del CCNL dirigenza medica 2002-2005, senza che per i dirigenti medici la stessa possa essere assorbita nella retribuzione di risultato. Peraltro, lo svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura smodatamente eccedente la regola ordinaria, specie laddove non bilanciato – nel caso di turni festivi – da riposi compensativi, ben può comportare la sottoposizione a notevole stress psicofisico con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione. I giudici hanno sancito che l’Azienda sanitaria provinciale dovrà pagare al dirigente medico – in forza presso il reparto di Chirurgia di una struttura ospedaliera – una somma pari a 120 euro, detratto quanto già ricevuto a titolo di retribuzione dal lavoratore, per ogni turno prestato in eccedenza rispetto al limite delle dieci ore mensili.
(Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 4 gennaio 2024, n. 244).
P.S. Nel nuovo CCNL della dirigenza medica 2019/2021 il “di regola “è stato eliminato, così da non poter dar luogo ad interpretazioni fuorvianti.