Fattura elettronica, medici esentati ma non del tutto: le eccezioni

Articolo pubblicato originariamente su DottNet.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 la legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del Decreto Milleproroghe (decreto legge del 30 dicembre 2023 n. 215) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Con una disposizione al suo interno (art. 3, comma 4) è slittato al 2025 l’obbligo per i medici di emettere la fatturazione elettronica per le prestazioni rese nei confronti dei propri pazienti.

Questo significa che ancora per tutto il 2024 sussisterà il divieto, per ragioni di privacy, di emettere la fattura elettronica ai pazienti; la prassi da seguire rimane quindi l’emissione della fattura cartacea e il contestuale invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria. Ma cosa succede se il destinatario della fattura non è il paziente ma un altro soggetto? In questo caso il medico è già tenuto ad emettere la fattura in formato digitale. In sostanza, in tutti i casi in cui la prestazione è resa ad un soggetto diverso da una persona fisica, con un proprio codice fiscale, le fatture vanno comunque emesse con un programma che faccia transitare i dati del documento fiscale per lo SdI, il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate.

Volendo esemplificare, i destinatari della fattura elettronica di medici e odontoiatri possono essere: società (ad esempio società editoriali e società sportive); enti pubblici e privati (come le università); aziende e ditte; compagnie di assicurazioni; tribunali (quando si svolgono perizie e consulenze); altri professionisti (come quando si svolgono attività cumulate nello studio di un collega); e soprattutto cliniche, studi privati e altre strutture mediche, in assenza di un rapporto di dipendenza o convenzione. E cosa accade per i soggetti in regime forfettario che nel 2023 erano comunque esentati dall’emissione di tutte le fatture? Ebbene (salvo il caso della fattura ai pazienti, sempre temporaneamente esclusa) dal 1° gennaio 2024 anche i forfettari sono obbligati ad emettere fattura elettronica.

Riepilogando, quindi, medici e odontoiatri in regime forfettario e in regime di vantaggio (ex minimi):
⎯ che nel 2021 avevano ricavi/compensi oltre 25.000 euro, dal 1° luglio 2022 sono obbligatoriamente passati alla fattura elettronica anche verso soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione;
⎯ che non abbiano già adottato per obbligo o per facoltà la fattura elettronica, dal 1° gennaio 2024, sono obbligati a passare alla fattura elettronica indipendentemente dal volume di ricavi/compensi.

Quindi le fatture di contribuenti forfettari a soggetti diversi da persone fisiche andranno emesse nello specifico formato Xml ed inviate allo SdI entro i termini di legge. Inoltre, la legge dispone che, dal 2024, i soggetti (sostituti di imposta) che erogano compensi a soggetti “forfetari” (Legge 190/2014) o che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (Legge 98/2011) sono esonerati dal rilascio agli stessi della Certificazione Unica. La giustificazione di questo esonero si rinviene nel fatto che questi soggetti, a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2024, sono appunto tenuti ad assolvere agli obblighi di fatturazione elettronica, e quindi l’Agenzia conosce già i dati del fatturato da assoggettare a prelievo.

Quindi, il 18 marzo 2024 i contribuenti in regime forfettario hanno ricevuto le Certificazioni Uniche relative ai redditi prodotti nel 2023, ma dal 2025 esse non verranno più emesse dai sostituti.

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