SOGGETTI ATTIVI (L. 241/90) – Soggetti portatori di interessi collettivi, diffusi e generali)
Il sindacato ha diritto ex L. 241/90 di accedere agli atti di gestione del personale riguardanti la programmazione settimanale degli orari di lavoro, gli ordini di servizio giornalieri, i cambi di turno, la reperibilità, gli straordinari programmati e obbligatori, i riposi compensativi, al fine di esercitare le proprie prerogative sindacali a seguito di segnalazioni circa la non corretta applicazione degli istituti. Invero, il fine dell’azione è volto a tutelare sia i diritti dei lavoratori iscritti che a garantire la tutela delle stesse prerogative sindacali, laddove dovesse emergere una gestione dei rapporti di lavoro tale da impedire o ostacolare il disimpegno delle cariche ed attività sindacali, pertanto, l’interesse sotteso all’istanza di accesso non può certamente ritenersi esplorativo come eccepito dall’amministrazione. Nel caso di specie, il Tar Puglia, con sentenza del 17.11.2023, n. 1282, ha accolto il ricorso dell’organizzazione sindacale e, per l’effetto, ha ordinato alla pubblica amministrazione di consentire entro trenta giorni l’accesso agli atti domandati dalla parte ricorrente.