La Direttiva Europea 2003/88/CE, che si applica a tutti i lavoratori dell’Unione Europea, richiamata sia dalla Corte di Giustizia dell’UE sia dalla Corte di Cassazione, stabilisce il principio secondo cui la retribuzione da corrispondere ai lavoratori durante il periodo di ferie deve contenere anche le indennità corrisposte in base alla presenza (a titolo esemplificativo, indennità di turno, indennità di reparto, indennità di servizio esterno, indennità di lavoro disagiato). Si legge, infatti, in una recente sentenza dei Giudici di Palazzo Cavour che “in merito alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali si ritiene che, ai sensi dell’art. 7 della Direttiva Europea, per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione europea di “retribuzione” che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore” (Corte di Cassazione sentenza n. 19663 dell’11/07/2023).