La Cassazione, con ordinanza 9925/2024 del 12 aprile, interviene sul caso della presenza di più consulenze tecniche per l’accertamento di eccesso di radiazioni per il radiologo e per il conseguente riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico. In caso di consulenze tecniche discordanti, il giudice non può ignorare quella di una parte, ma aderendo ad una delle due deve dare le giuste motivazioni del suo convincimento, sebbene nel caso de quo, il giudice nell’aderire alle conclusioni della consulenza del CTU,quest’ultima già riprendeva, confutandola, la consulenza di parte.
La Suprema Corte ricorda che il rischio radiologico esiste per medici e tecnici di radiologia e non per chi opera in aree diverse. Pertanto, ha rigettato il ricorso presentato da alcuni dipendenti di un’azienda ospedaliera per ottenere l’indennità del rischio radiologico. Lo ha deciso con l’ordinanza n. 9925 del 12 aprile 2024 con cui i magistrati sono entrati nel merito sull’esclusione dall’indennità del rischio radiologico del personale diverso dalla categoria di radiologo. Le parti ricorrenti avevano chiesto fosse accertata la sussistenza del rischio effettivo di radiazioni che da diritto all’indennità prevista per legge, pur non rientrando tra il personale per cui sussiste una presunzione assoluta di rischio.
L’insussistenza del rischio era invece emersa dal parere del consulente tecnico, secondo cui gli appellanti non risultavano, di fatto, esposti a rischi analoghi a quelli del personale di radiologia, operando in aree che dovevano definirsi non “ controllate”, bensì “sorvegliate”, secondo le definizioni di legge. Evidenziando che il rischio di assorbimento deve essere effettivo, non ipotetico, dovendo trattarsi di un’esposizione non occasionale, né temporanea, ma analogo a all’esposizione del personale di radiologia. Nel caso di specie, i medici ricorrenti non hanno dato prove sufficienti di un rischio effettivo di assorbimento di radiazioni, né è stata elevata alcuna contestazione del mancato superamento dei valori di soglia di cui al D.lgs 230/’95.
Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.