La Corte costituzionale si è pronunciata sulla composizione della commissione incaricata della valutazione dei partecipanti alla procedura per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa (i cd. ex primari) negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) con struttura di ente pubblico, i quali sono ospedali di eccellenza del Servizio sanitario nazionale che si caratterizzano per il contemporaneo e connesso svolgimento di attività diagnostico-terapeutiche di alta specialità e di attività di ricerca.
Accogliendo il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, la sentenza n 76, depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23 della legge della Regione Emilia-Romagna nella parte in cui ha stabilito che per gli IRCSS regionali la commissione esaminatrice sia composta dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati per sorteggio tra i direttori di unità operativa complessa (UOC) appartenenti ai ruoli regionali del SSN.
La disciplina regionale è stata ritenuta illegittima perché si discosta da quella statale (art. 11 del d.lgs. n. 288 del 2003), che prevede una commissione di tre membri nelle persone del direttore scientifico (che la presiede) e di due direttori UOC del SSN, di cui uno scelto dal Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal direttore generale.
La Consulta afferma che la previsione nazionale del 2003 costituisce il principio fondamentale nella materia «tutela della salute» specificamente applicabile agli IRCCS, prevalente per specialità rispetto alla disciplina generale dettata per le aziende sanitarie (territoriali e ospedaliere) dal d.lgs. n. 502 del 1992.
Tale disciplina speciale per gli IRCCS è stata mantenuta dal legislatore statale, in ragione della connessione delle attività di cura e di ricerca che li contraddistingue, sia in occasione della riforma delle commissioni di selezione delle aziende sanitarie (d.l. n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012, e legge n. 118 del 2022, di riforma dell’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992), sia in occasione del recente riordino degli IRCCS (d.lgs. n. 200 del 2022).
La disposizione regionale impugnata, con il riscontrato scostamento da quella nazionale, per un verso, altera il “peso” della partecipazione – sia in termini numerici, sia in termini di posizione – del direttore scientifico (il quale è il responsabile dell’attività di ricerca dell’Istituto, ed è nominato dal Ministro della salute) e, per altro verso, sminuisce la competenza dei commissari nelle valutazioni dell’attività di ricerca dei candidati (garantita anche con la nomina di un membro da parte del comitato tecnico- scientifico), rimarcando quella di tipo clinico (propria dei tre direttori di UOC sorteggiati e del direttore sanitario).