Obbligo ECM e copertura assicurativa operativo da Gennaio 2026

Con i decreti attuativi entra in vigore l’articolo 38 bis del decreto 152 del 2021, che condiziona l’efficacia delle polizze all’adempimento degli obblighi formativi nell’ultimo triennio utile, in misura del 70%. Viene dunque sancito il legame, ormai strettissimo, tra formazione continua in medicina e copertura assicurativa in vigore dal triennio ECM 2023-2025. Ciò significa, dunque, che i professionisti che non raggiungeranno questa percentuale entro la fine del triennio (31 dicembre 2025) non potranno accedere alla copertura assicurativa. Si troveranno dunque pericolosamente scoperti in caso di contenzioso a loro carico.

Nella delibera 6/24, la Commissione ECM stabilisce: l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per tutti i professionisti che hanno conseguito i crediti entro tale data,mentre lo spostamento dei crediti è consentito fino al 31 dicembre 2025.

Resta ancora l’interrogativo sui trienni 14-16 e 17-19, che sarà oggetto di una specifica delibera della Commissione nazionale ECM, che stabilirà i criteri e le modalità di recupero dei crediti. Tuttavia, la continuità formativa riferita ai trienni pregressi (14-16 e 17-19), non inciderà sulla copertura assicurativa dei professionisti.

(Avv. Elisabetta De Castro)

Consulente legale Nuova A.S.C.O.T.I.

 

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