Con sentenza n. 1295 dell’8 febbraio 2024, il Consiglio di Stato ha ricordato che,secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sussiste il diritto dell’organizzazione sindacale anche non rappresentativa ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera, purché l’accesso non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’amministrazione datrice di lavoro.
Tuttavia, come evidenzia il TAR Campania, Salerno, Sez. III, nella sentenza n. 995, del 7 maggio 2024 un sindacato non ha diritto ex L. 241/90 di accedere ai documenti detenuti da una ASL riguardanti il budget ore di "lavoro straordinario" assegnate, consumate e spese per ogni singola unità organizzativa, se non precisa la sussistenza dell’interesse concreto ed attuale alla ostensione, cioè l’interesse diretto a tutelare specifici interessi che debbono essere indicati preventivamente secondo quanto richiesto dall’art. 22 l. 241/1990, costituendo un limite all’accesso espressamente stabilito dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990 se la richiesta configura una forma di controllo generalizzato sulla Pubblica Amministrazione.