La legge sulle liste d’attesa: imposta sostitutiva su prestazioni aggiuntive del personale sanitario

Commento a cura dell’avv. Elisabetta De Castro, consulente legale Nuova A.S.C.O.T.I.
L’art. 7 del decreto legge 7.6.2024, n. 73, comma 1, convertito in legge il 24 luglio 2024, al fine di incentivare i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, ha previsto l’introduzione di una imposta sostitutiva dell’irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% sui compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2,del CCNL dell’Area Sanità – triennio 2019-2021.

Pertanto, a decorrere dall’ 8 giugno 2024 per le prestazioni di cui all’art. 89, comma 2 del CCNL (prestazioni richieste al personale sanitario dalle Aziende in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive in presenza di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti) saranno assoggettati ad un’imposta agevolata del 15%, in sostituzione dell’irpef e delle relative addizionali (circa il 43%).

Le istruzioni specifiche per il versamento all’erario della predetta imposta sostitutiva agevolata, trattenuta al personale sanitario interessato da parte delle aziende in qualità di sostituti d’imposta sono state illustrate con la Risoluzione n. 36/E del 22 luglio 2024 dell’Agenzia delle entrate, contenente l’indicazione dello specifico codice tributo da indicare nel relativo modello F24 da parte delle stesse Aziende sanitarie. Con la Risoluzione n. 36/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo, ma la disponibilità dei codici non risulta sufficiente per poter procedere, da parte delle Aziende, alla liquidazione dei compensi, se non saranno disponibili anche gli aggiornamenti del software necessari per la preparazione dei cedolini stipendi con questa tassazione “ibrida”.

Tuttavia, l’imposta sostitutiva del 15% si deve applicare a tutti i compensi relativi alle prestazioni di cui all’art.7 co.1 dl 73/2024 erogati dal 08.06.’24 ( qualunque sia la data in cui sono state svolte le prestazioni); inoltre, le prestazioni svolte dal personale dirigente medico di cui all’art 89 co.2 del CCNL 23.01.’24, devono essere incrementate in sede aziendale, fino a 100 euro lorde omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.

Il Sindacato NUOVA ASCOTI vigilerà sulla corretta applicazione della norma, intervenendo nelle opportuni sedi qualora riscontrasse comportamenti aziendali differenti.

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