Cassazione Civile – Sezione Lavoro – Ordinanza del 31 luglio 2024 n.21544
Dirigenza medica, nessun obbligo per la PA di attribuire incarichi dopo i primi cinque anni.
La rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l’assetto di fondo.
Il dato testuale delle norme di legge menzionate dal ricorrente non autorizza una loro lettura per cui, al compimento positivamente valutato del quinquennio, il dirigente medico avrebbe diritto, comunque, adun incarico (o di direzione di struttura semplice o) di alta professionalità ed assimilati, di cui all’art. 27 CCNL 28 giugno 2000 – quadriennio 1998 – 2001, lettere b) e c).
La rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l’assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento della P.A., di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema.