Si segnalano alcune recenti pronunce della magistratura del lavoro sul tema degli incarichi dirigenziali dei medici. La breve rassegna costituisce uno specchio di quanto la materia sia complessa e di applicazione contraddittoria.
- Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 7110 del 9.3.2023 – Qualora la P.A non espleti le procedure di graduazione delle funzioni dirigenziali e pesatura degli incarichi per la fissazione dell’indennità di posizione variabile del dirigente medico, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione, conseguente all’inadempimento della P.A.. Se è vero che spetta all’ente procedere alla graduazione delle posizioni dirigenziali, è altrettanto vero che se l’ente non adempie il dirigente leso ha diritto al risarcimento per perdita di chance. Viene in particolare precisato che “in tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico la Pa è tenuta a dare inizio e a completare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il procedimento per l’adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi ….. Il mancato rispetto dei termini interni ….. e le eventuali problematiche concernenti il fondo espressamente dedicato ….. alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venire meno di per sé l’obbligo gravante sulla P.A. di attivare e concludere la procedura diretta all’adozione di tale provvedimento”. L’inerzia dell’azienda sanitaria che non ha ottemperato alle clausole contrattuali “legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l’adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione”. Posta in tali termini la questione, c’è da aggiungere che il risarcimento cui è stata condannata la ASL grava sul bilancio e non sul fondo aziendale e che per fattispecie di questo genere sussiste la prescrizione decennale e non quinquennale in quanto l’importo ottenuto non è di natura retributiva.
- Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 9207 del 3.4.2023 – Un direttore di struttura complessa aveva ricorso prima al Giudice del lavoro poi alla Corte di Appello per il riconoscimento della conferma della titolarità della struttura. La vicenda risale a più di dodici anni fa ed era già stata oggetto di pronunce passate in giudicato con le quali era stata accertata la nullità dell’atto di conferimento, e del correlato contratto, avente ad oggetto l’originario incarico di direttore di struttura complessa. Da ciò è derivato che non può più venire in questione un rinnovo di tale incarico, l’assegnazione del quale era viziata da nullità. Le cinque doglianze del ricorrente sono tutte state ritenute infondate anche perché, nella specie, non risulta vi siano state né la valutazione prescritta dal CCNL né il successivo atto di conferma nell’incarico. La Suprema Corte ha, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di dirigenza medica, gli incarichi di direttore di struttura complessa devono essere rinnovati per iscritto, a pena di nullità, all’esito della valutazione professionale richiesta, allo scadere dei medesimi incarichi, dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15”.
- Corte di Cassazione, sez. lavoro, ordinanza n. 6019 del 2023 – Gli incarichi di struttura complessa devono essere conferiti previa valutazione comparativa tra una rosa di candidati, ai sensi dell’art. 15-ter del d.lgs. n. 502/1992. Tale previsione ha carattere di norma imperativa – atteso che la comparazione tra più aspiranti è funzionale ai principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e concorre alla salvaguardia dell’interesse pubblico alla tutela della salute dei cittadini – con la conseguenza che, in mancanza del rispetto di tale procedura, l’atto negoziale di conferimento dell’incarico è nullo, e tale nullità può e deve essere rilevata d’ufficio dal giudice.
•Tribunale di Grosseto , sentenza del 22 febbraio 2023 – In una selezione per il conferimento dell’ incarico di struttura complessa sono garantiti i rimedi conseguenti ed errata valutazione dei titoli e delle capacità professionali. Il candidato, nell’ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione, è titolare di un diritto soggettivo all’effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l’azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di chance. Il più rilevante degli errori rilevati dal Giudice è che i requisiti del ricorrente sono stati valutati all’ottobre 2020 (al 29.10.2020 scadeva l’originario termine per la partecipazione) mentre quelli degli altri due candidati al giugno 2021 (scadenza del termine prorogato o meglio riaperto).