Cassazione –Ordinanza n.29969 del 20.11.2024 sez. lavoro Dirigente medico: retribuzione spettante in caso di assenza

Il dirigente medico assente per ferie o malattia, che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, non ha diritto a un compenso supplementare; la retribuzione spettante è quella rapportata alle sei ore giornaliere previste dal CCNL.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza dell’ASL, richiamando l’orientamento secondo cui il dirigente medico che ha svolto una prestazione di lavoro eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva, anche se a causa di un erroneo criterio di calcolo del debito orario minimo assolto adottato dall’ASL, non ha diritto a un compenso supplementare, in quanto la sua retribuzione dovuta non è stabilita su base oraria, bensì mensile, ed è comprensiva di tutte le prestazioni rese, cosicché l’azione di esatto adempimento per il pagamento di differenze retributive consente di conseguire soltanto detta retribuzione, ferma restando la possibilità di far eventualmente valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, allegando specificamente e provando, anche attraverso presunzioni semplici, un concreto pregiudizio alla salute. Il Collegio, in applicazione di tale principio, atteso che nella fattispecie mancava allegazione specifica in ordine al pregiudizio alla salute, ha deciso la causa nel merito, con rigetto dell'originario ricorso della dirigente.

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