La Cimo-Fesmed canta vittoria: l’Agenzia delle Entrate le dà ragione, specificando che la tassazione agevolata al 15% delle prestazioni aggiuntive prevista dalla legge 107/2024 contro le liste d’attesa, di conversione del decreto legge varato il 7 giugno scorso, va applicata anche alle guardie notturne. In un parere reso lo scorso 11 dicembre, infatti, si legge: “L’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 7 del decreto legge n. 73 del 2024 trova applicazione sui compensi erogati per tutte le prestazioni aggiuntive (…) ricompresi anche i servizi di guardia notturna. Pertanto (…) qualora tra le prestazioni aggiuntive (…) rientrino i servizi di guardia notturna, l’imposta sostitutiva deve essere applicata anche ai compensi erogati a personale sanitario per lo svolgimento di tali prestazioni”.
«Finalmente è stato deciso di applicare la norma, e non di interpretarla arrampicandosi sugli specchi con l’unico obiettivo di vessare ulteriormente i medici, come ha tentato di fare il Ministero dell’Economia fornendo un parere alla Conferenza delle Regioni – commenta Guido Quici, presidente della Federazione Cimo-Fesmed a cui aderiscono Anpo, Ascoti, Cimo, Cimop e Fesmed -. Secondo il Mef, infatti, chi lavora 12 ore di notte dovrebbe guadagnare di meno di chi lavora 6 ore di giorno: senza la defiscalizzazione, 12 ore di lavoro notturno in prestazione aggiuntiva sarebbero retribuite 364,8 euro, mentre 6 ore di lavoro diurno tassate al 15% consentirebbero di guadagnare tra i 408 e i 510 euro, a seconda della tariffa applicata dalla Regione. È ovvio che in questo modo nessun medico sarebbe disposto a effettuare prestazioni aggiuntive di notte, considerando anche il disagio che di per sé lavorare di notte comporta. Ora, grazie alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, le aziende sanitarie non hanno più motivo di non applicare la tassazione agevolata in modo corretto. Vigileremo affinché questo avvenga in tutta Italia», conclude Quici.
Proprio nella seconda metà di novembre Cimo-Fesmed aveva “denunciato” il documento con cui la Conferenza delle Regioni escludeva dalla tassazione agevolata le prestazioni aggiuntive effettuate nelle guardie notturne. Ma “il contratto della dirigenza sanitaria è chiarissimo – avvisava Quici -: i servizi di guardia notturna rientrano tra le prestazioni funzionali al perseguimento della riduzione delle liste di attesa e, dunque, anch’essi devono beneficiare della defiscalizzazione al 15% prevista dalla legge 107/2024. Una interpretazione del contratto contraria al significato letterale delle espressioni utilizzate e alla comune volontà delle parti sarebbe contraria alla legge. Inoltre, occorre osservare che l’interpretazione del contratto collettivo spetta alle parti contrattuali e, dunque, non alla Conferenza delle Regioni”.