Sono lieto ed orgoglioso di comunicare a Lei ed ai Nostri Assistiti, iscritti alla Nuova Ascoti, che la Corte di Cassazione, III sezione civile, con sentenza n. 23999/2011 depositata il 16/11/2011, ha accolto il ricorso proposto, per i Nostri Associati, ed ha cassato la sentenza di rigetto resa dalla Corte di Appello di Roma, con rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, al fine della quantificazione del danno patito, in relazione al periodo di specializzazione svolto dai Medici specializzati nel periodo 1982/1991.
Pertanto, dopo anni di duro lavoro, abbiamo visto affermare il riconoscimento e la fondatezza delle Nostre ragioni ed un ringraziamento doveroso va a Lei che ci ha accordato la Sua fiducia, in questi anni ed alla Nuova Ascoti che ci ha sostenuto, in questo difficile contenzioso.
Ciò posto, colgo l’occasione per informarLa dei passi successivi che, in virtù della Legge processuale e della stessa sentenza della Corte Suprema, dovremo realizzare per portare a compimento l’iter procedimentale.
Innanzitutto, è mia intenzione in tempi rapidi, unitamente all’avv. Lo presti, depositare il nuovo atto di riassunzione del giudizio, al fine di consentire alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, di accertare e quantificare i danni subiti dai Medici Nostri Assistiti.
Tale passaggio, è obbligatorio, in quanto, si ricorda, essendo demandato alla Corte di Cassazione il solo giudizio di legittimità, la fase di merito dovrà essere svolta dalla Corte di Appello di Roma, sulla base dei principi affermati dalla Suprema Corte.
A tal riguardo è doveroso evidenziare che l’iter procedimentale è uguale per tutti: in altre parole, non esistono scorciatoie o strade alternative, come ambiguamente si è pubblicizzato da parte di alcune Associazioni o Società, al fine, neanche, poi, così recondito, di attrarre esclusivamente nuova clientela.
E’ altrettanto, importante evidenziare che con la Legge di stabilità 2012 il legislatore ha cercato – invano – di annullare la portata delle decisioni della Corte di Cassazione e dei Giudici di merito, attraverso l’introduzione di una norma che, di fatto, dichiara prescritto ogni diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione di direttive comunitarie, facendo decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla data in cui si è verificato il fatto.
La mia personale convinzione, suffragata dalla lettura del quadro normativo di riferimento, infatti, è nel senso che la norma di cui alla Legge di Stabilità 2012, costituendo una fattispecie eccezionale, rispetto alla legislazione ordinaria (come interpretata dalla Corte di Cassazione, nel caso di specie, con la sentenza resa a Sezioni Unite del 2009), può trovare applicazione solo per il periodo successivo alla sua entrata in vigore (1 Gennaio 2012). In ogni caso, tale norma, a mio avviso, non può trovare, comunque, applicazione in quei giudizi, come quello, qui, in commento, in cui la Corte di Cassazione ha statuito un principio divergente, in mancanza di una espressa funzione interpretativa della nuova disposizione di legge ed in assenza, soprattutto, di una espressa previsione di retroattività della norma stessa.
Siamo, pertanto, fiduciosi di poter giungere all’agognata meta del risarcimento dei danni patiti dai medici specializzati nel periodo 1982/1991, nonostante l’ultima produzione legislativa.
Allego a questa nota copia della sentenza della Corte di Cassazione che ci riguarda.
Resto a disposizione per qualunque utile chiarimento e colgo l’occasione per porgerLe
Cordiali Saluti
Avv. Valter Gallone
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