Con la sentenza n.4905/2022 la Suprema Corte precisa che in tema di responsabilità medica, la colpa del medico deve essere valutata lieve non in relazione alla gravità della patologia che affligge la paziente, bensì alla difficoltà dell’intervento, nonostante la diagnosi precoce. Nel caso di specie, i genitori di una minore, citano in giudizio una ASL e due medici, poiché alla loro figlia, nata all’Ospedale, dopo un paio di mesi è stata diagnosticata una displasia congenita all’anca bilaterale. A seguito del primo intervento chirurgico, non risolutivo, la situazione della bimba peggiorava e seguirono altri interventi chirurgici che in ogni caso hanno portato ad una invalidità permanente del 20%. Dopo i primi gradi di giudizio, interveniva la Cassazione precisando che, la responsabilità del medico è esclusa quando l’intervento è di particolare difficoltà e, solo ove si tratti di imperizia, non già di negligenza o imprudenza, casi questi ultimi in cui anche la colpa lieve è fondamento di responsabilità. Pertanto, anche nel caso in esame, andava accertata la gravità della colpa con riferimento alla difficoltà dell’intervento piuttosto che alla gravità della patologia.