La Corte costituzionale con la sentenza n. 139/22, si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale di alcune leggi provinciali afferenti alla nomina dei Primari.
Con la sentenza de qua, da un parte, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell´art. 48 – comma 3 – della L.P. nr. 7/2001, che disciplina la procedura per l´affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa, ritenendosi legittimo che il Direttore generale conferisca discrezionalmente l´incarico di Primario.
Dall´altra parte è stato invece annullato l´art. 6 della L.P. 4/2017, il quale aveva stabilito con norma transitoria, e fino alla entrata in vigore nel 2021 del Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione complessa, approvato con decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano,che la commissione competente per la predisposizione dell´elenco dei candidati fosse composta dal Direttore sanitario e da due esperti nominati dal Consiglio dei Sanitari.
Quindi la sentenza conferma nella sua pienezza la libertà discrezionale di nomina da parte del Direttore generale.
Tuttavia, per quanto concerne invece la disposizione dichiarata illegittima, ciò non comporta alcun automatico annullamento delle nomine di Primari effettuate nel quadriennio 2017-2021, tuttavia le medesime potrebbero essere oggetto di specifico ricorso giurisdizionale.