Il Decreto Bollette entra in vigore: ecco le misure che interessano i medici

Appalto a terzi dei servizi sanitari
Per fronteggiare lo stato di grave carenza di organico del personale sanitario, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono affidare a terzi i servizi medici ed infermieristici, per un periodo non superiore a dodici mesi e solo in caso di necessità e urgenza, in un’unica occasione e senza possibilità di proroga.
L’affidamento a terzi può essere previsto solo a seguito della verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio, sia dipendente sia in regime di convenzione con il SSN, di assumere gli idonei collocati in graduatoria e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l’assistenza specialistica ambulatoriale interna, nonché di espletare le procedure di reclutamento del personale medico e infermieristico autorizzate.
I servizi potranno essere affidati ad operatori economici che si avvalgono di personale medico ed infermieristico in possesso dei requisiti di professionalità contemplati dalle disposizioni vigenti per l’accesso a posizioni equivalenti all’interno degli enti del Servizio sanitario nazionale e che dimostrano il rispetto delle disposizioni in materia d’orario di lavoro.
Il Ministero della Salute, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, elaborerà delle linee guida recanti le specifiche tecniche, i prezzi di riferimento e gli standard di qualità dei servizi medici ed infermieristici oggetto degli affidamenti. L’inosservanza di tali disposizioni è valutata anche ai fini della responsabilità del dirigente della struttura sanitaria appaltante il servizio per danno erariale.
Il personale sanitario che interrompe volontariamente il rapporto di lavoro dipendente con una struttura sanitaria pubblica per prestare la propria attività presso un operatore economico privato non può chiedere successivamente la ricostituzione del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale.
Le aziende e gli enti, al fine di reinternalizzare i servizi appaltati, avviano le procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l’assolvimento delle funzioni precedentemente esternalizzate, prevedendo la valorizzazione del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti per almeno sei mesi di servizio.

Tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive
Per l’anno 2023 le aziende e gli enti del SSN possono ricorrere alle prestazioni aggiuntive del personale medico ed infermieristico presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri consentendo un aumento della relativa tariffa oraria fino a 100 euro lordi onnicomprensivi per il personale medico e a 50 euro lordi onnicomprensivi per il personale infermieristico, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Tale disposizione si applica anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.
È inoltre previsto un incremento a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023 delle risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di pronto soccorso, pari a 100 milioni di euro complessivi, dei quali 30 destinati alla dirigenza medica e 70 al personale del comparto sanità.

Misure per il personale dei servizi di emergenza-urgenza
Il testo definisce particolari misure a favore del personale sanitario medico dei servizi di emergenza-urgenza fino al 31 dicembre 2025, prevedendo innanzitutto un regime temporaneo per l’ammissione di tale personale con determinati requisiti ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d’emergenza e urgenza, anche se non in possesso di alcun diploma di specializzazione. L’assunzione può avvenire anche in deroga alle incompatibilità previste a legislazione vigente per l’assunzione di incarichi libero-professionali presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN – purché in ambiti strettamente correlati alla specializzazione intrapresa -, per un massimo di 8 ore settimanali, con una remunerazione integrativa di 40 euro lordi, valutabile nell’ambito del curriculum formativo e professionale nei concorsi per dirigente medico del SSN.
Si prevede inoltre la possibilità, sempre fino al 31 dicembre 2025, della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, in deroga ai contingenti previsti dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato, comunque entro i limiti d’età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati.
Peraltro, al personale sanitario per cui il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è riconosciuto, ai fini dell’accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione anticipata, l’incremento dell’età anagrafica con un coefficiente di trasformazione pari a due mesi per ogni anno di attività effettivamente svolta nei servizi di urgenza ed emergenza presso aziende ed enti del SSN, nel limite massimo di 24 mesi.

Medici specializzandi
Il reclutamento a tempo determinato dei medici specializzandi e di altri professionisti sanitari in corsi di specializzazione diventa a regime e viene introdotta anche la possibilità di prorogare il contratto più di una volta, senza il limite di durata di 12 mesi.

Odontoiatri ambulatoriali
Viene abolito, per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio della professione di odontoiatra, il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell’accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, gli odontoiatri potranno esercitare alcune specifiche attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva.

Aggressioni nei confronti del personale sanitario
Viene prevista la reclusione da 2 a 5 anni per le lesioni non aggravate procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

Polizia in ospedale
Si prevede la possibilità di istituire presidi fissi della Polizia di Stato presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio di emergenza-urgenza, a tutela dell’ordine e sicurezza pubblica nonché per garantire l’incolumità del personale.

 

 

 

 

 

 

 

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