La “tassa” del 5% da destinare al riequilibrio delle prestazioni pubblico-private e al taglio delle liste d’attesa non è dovuta dal medico ospedaliero esercente attività libero professionale intramuraria né agisce automaticamente per legge. Va invece inserita nei contratti e posta a carico del paziente-pagante. Lo afferma una recentissima sentenza della Cassazione sull’interpretazione della legge 189/2012, legge Balduzzi. I medici non devono quindi le migliaia di euro che erano state loro richieste dalle Asl sia a titolo di arretrati sia per il futuro.
La Regione Piemonte chiedeva ai dirigenti che esercitavano la professione intramoenia il 5% dei proventi di destinarli agli enti datori di lavoro con l’obiettivo di recuperare le liste d’attesa. Le somme erano richieste retroattivamente, da quando vigeva la legge 189: una decina d’anni.
Ora la Corte di Cassazione dà ragione alle posizioni dei medici. La legge in effetti prevede un aumento del 5% del compenso libero-professionale dei medici da accantonare per iniziative d’abbattimento delle liste d’attesa; ma le Asl e le aziende ospedaliere hanno tardato a recepirla. E il problema non è solo quello, il 5% andava sommato al compenso del professionista e non detratto dallo stesso. Inoltre l’applicazione della legge con la trattenuta Balduzzi doveva essere successiva ad un accordo sindacale che nelle varie aziende è stato poi concluso successivamente.
La Suprema Corte ha precisato, in via definitiva, che debba escludersi che l’azienda sanitaria possa applicare la trattenuta in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa. Ha inoltre chiarito che il 5% aziendale da accantonare per l’abbattimento delle liste d’attesa (c.d. 5% della Balduzzi) dovesse essere chiesto ai pazienti, applicando l’incremento dell’onorario previsto dalla Legge. Ora si attende che i tribunali del Piemonte e lombardi recepiscano la sentenza.
Di seguito la massima:
Cassazione Lavoro – sentenza n. 28088/2023 Trattenuta IRAP su intramoenia, esclusa in difetto di previo accordo integrativo
Deve escludersi che l’Azienda sanitaria possa applicare la trattenuta di cui alla L. n. 120 del 2007, art. 1, comma 4, lett. c), secondo periodo, come modificato dal D.L. n. 158 del 2012 cit., in difetto di previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e di intesa con i dirigenti interessati intervenuti in epoca successiva all’entrata in vigore della disposizione siccome modificata; la trattenuta va applicata una volta intervenuto l’accordo successivamente all’entrata in vigore della norma ancorché, nella determinazione della tariffa, la stessa non sia stata espressamente indicata.