Corte di Cassazione Ord., 05/04/2024, n. 9126 – Dirigenti medici di struttura complessa

La Suprema Corte ha affermato che l’art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, nel prevedere la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato, esclude in generale il diritto del dirigente medico, incaricato della direzione di struttura complessa, ad essere compensato per lavoro straordinario, senza che, dunque, sia possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri ed immancabili dell’incarico affidatogli.

 

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