La vicenda riguarda il dirigente medico di una ASL, che per cinque anni aveva di fatto svolto l’attività di responsabile di una struttura complessa in sostituzione del titolare andato in pensione, percependo soltanto la speciale indennità sostitutiva di cui all’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica. Nel giudizio attivato dal medico, la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento dell’attività di dirigente di struttura complessa. La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’ASL, dà continuità all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale non si configura come svolgimento di mansioni superiori, poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo l’indennità c.d. sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva, da ritenere adeguatamente remunerativa anche a norma dell’art. 36 Cost.