Corte di Cassazione Ordinanza 6 dicembre 2023,n. 34155
Al dirigente medico che sostituisce il dirigente di struttura complessa di un’azienda sanitaria spetta solo l’indennità sostitutiva.
Al dirigente medico che sostituisce il dirigente di struttura complessa di un’azienda sanitaria spetta solo l’indennità sostitutiva.
La “tassa” da destinare al riequilibrio delle prestazioni pubblico-private e al taglio delle liste d’attesa non è dovuta dal medico ospedaliero alle Asl sia a titolo di arretrati sia per il futuro.